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VITTIMA DI STALKING ?

BREVE GUIDA


Le condotte di "stalking", dall'inglese braccare, sono punite dall'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) che prevede, al primo comma, una pena da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.


É fondamentale, al fine di ritenere sussistente tale reato, che le plurime minacce e molestie abbiano ingenerato nella vittima:

  • un perdurante e grave stato di ansia;

  • un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona comunque affettivamente legata;

  • la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita;


PLURIME CONDOTTE

É un reato necessariamente abituale che si integra con la reiterazione della condotta di minaccia o di molestia. La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'abitualità può essere considerata integrata con un numero necessario e sufficiente di 2 EPISODI di minaccia o molestia nel corso del tempo.



COSA FARE ?

QUERELA : la vittima ha 6 MESI di tempo (e non 3 mesi) per presentare querela.

La remissione di querela è solo processuale.

AMMONIMENTO : è la richiesta fatta al Questore di ammonire e, quindi, invitare oralmente lo stolker a tenere una condotta conforme alla legge.

In questo caso viene redatto un verbale.


stalking - atti persecutori - vittima

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