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Cos'è il reato di stalking ?
Il reato di atti persecutori (c.d. "stalking", termine anglosassone che tradotto vuol dire "braccare"), punisce quelle condotte che consistono nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612) o molesti (art. 660), tali da determinare nella vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La fattispecie è posta a tutela della tranquillità individuale e, in relazione all'evento del costringimento della vittima a mutare le proprie abitudini di vita, anche della libera autodeterminazione.
Cosa prevede l'art. 612 bis c.p. ?
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Soggetto attivo e passivo del reato
Soggetto attivo
Il reato di cui all'art. 612-bis può essere commesso da chiunque: si tratta, pertanto, di un reato comune.
Soggetto passivo del delitto può essere chiunque.
Il comma 3 prevede però che la pena sia aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità
Quando si configura il reato di stalking ?
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica, quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
La norma individua tre tipi alternativi di evento:
1.Alterazione delle proprie abitudini di vita
2. Perdurante e grave stato di ansia o di paura
3. Fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
In mancanza non avremmo il diritto di atti persecutori ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. (Cass. V, n. 8832/2011; Cass. V, n. 24135/2012; Cass. VI, n. 50746/2014; Cass. VI, n. 20038/2014).
Elemento soggettivo del reato
Il delitto è punibile a titolo di dolo generico ed è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Circostanze aggravanti
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
L'ammonimento del Questore
L'art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito nella l. n. 38/2009 prevede che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il Questore, assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.
La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.
Profili processuali
il termine per proporre querela è di sei mesi, in considerazione della difficoltà della vittima di tali reati ad agire nei confronti del soggetto attivo.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è, invece, irrevocabile nei casi di commissione del fatto mediante minacce reiterate nei modi di cui al comma 2 dell'art. 612-bis.
Il termine per proporre querela inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con «l'evento di danno» ovvero con «l'evento di pericolo» consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (Cass. V, n. 17082/2015).
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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