top of page

MOBBING: condotte moleste sul luogo di lavoro

Aggiornamento: 13 mag

Sei vittima di condotte moleste sul luogo di lavoro ?


Sommario:

1. Premessa; 2. Il Mobbing; 3. Quando è penalmente rilevante;

4. Il risarcimento del danno; 5. Stalking occupazionale



1.PREMESSA

Il termine “mobbing” deriva dall’inglese “to mob”, che significa “aggredire, attaccare" e viene utilizzato per indicare un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di sminuire, emarginare e deprimere la persona che ne è vittima.


2. IL MOBBING

Non esiste nel nostro ordinamento un reato specifico di mobbing, ma tali condotte sono ugualmente punite e penalmente rilevanti, in quanto la giurisprudenza ha riconosciuto, a seconda delle modalità delle condotte, i seguenti reati:


- art. 612 bis c.p. atti persecutori (stalking);

- art. 612 c.p. minaccia;

-art. 572 c.p. maltrattamenti in famiglia;

- art. 610 c.p. violenza privata;

- art. 582 -590 c.p. lesioni personali dolose e colpose.


3. QUANDO É PENALMENTE RILEVANTE

É fondamentale, al fine di ritenere rilevante la condotta di mobbing, valutare la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi:


  • comportamenti vessatori e persecutori posti in essere da un datore di lavoro, da un suo preposto o da altri dipendenti, in modo sistematico e prolungato nel tempo.

  • l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

  • il nesso di causalità tra le condotte vessatorie e il danno subito dalla vittima;

  • l'intento persecutorio sotteso alle varie condotte ostili.



4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il lavoratore vittima di condotte moleste sul lavoro (mobbing) ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Infatti, le condotte mobbizzanti possono dar luogo a profili di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.


5. "STALKING OCCUPAZIONALE"

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito la configurabilità del c.d. stalking occupazionale: integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell'ambiente di lavoro - che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi - tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima.







mobbing condotte moleste sul luogo di lavoro

10 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

PORTO D'ARMI

Comments


bottom of page