
Gratuito patrocinio a spese dello Stato – Penale
Il gratuito patrocinio consente a chi possiede determinati requisiti di reddito di essere assistito da un avvocato senza sostenere i costi della difesa, che restano a carico dello Stato.
Chi può richiederlo
Possono accedere al beneficio i soggetti coinvolti in un procedimento penale (indagati, imputati, parti civili), con reddito entro i limiti di legge. Dal 2025 il limite di reddito imponibile annuo per l’ammissione al gratuito patrocinio è di € 13.659,64, fissato dal D.M. 22 aprile 2025 (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025).
La soglia si aumenta di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Il reddito è calcolato sull’intero nucleo familiare. Le persone offese da specifici reati (codice rosso) sono esenti da limiti di reddito.
Quando è ammesso
Il gratuito patrocinio è richiedibile esclusivamente per procedimenti penali già pendenti, in ogni fase: indagini, giudizio, impugnazioni ed esecuzione penale.
⚠️Quando NON è ammesso
Il beneficio non copre:
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la sola consulenza legale;
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la redazione di denunce o querele;
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attività svolte prima dell’avvio del procedimento penale.
➡️ Il beneficio opera solo in presenza di un procedimento penale formalmente avviato.
📌 Tutti gli incarichi sono soggetti a previa valutazione da parte dello Studio, per verificarne la fattibilità e l’ammissibilità ai fini del gratuito patrocinio e l'accettazione dell'incarico.
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