Cosa succede se rifiuto di sottopormi all'etilometro?
L'ebbrezza è definita come lo stato d'intossicazione acuta determinato dall'assunzione di etanolo o alcool etilico.
In caso di guida in stato di ebbrezza, l'alcolemia viene ripartita in tre fasce di gravità relative al tasso alcolemico rilevato:
Da 0,5 g/l a 0,8 g/l : | sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro; | patente sospesa da 3 a 6 mesi. | |
Da 0,8 g/l a 1,5 g/l : | ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; | arresto fino a 6 mesi | patente sospesa da 6 mesi a 1 anno |
Superiore a 1,5 g/l | ammenda da 1.500 a 6.000 euro | arresto da 6 mesi ad 1 anno | patente sospesa da 1 a 2 anni |
Per i neopatentati (età inferiore a 21 anni e/o conseguimento della patente B da meno di 3 anni) e per i conducenti professionisti è previsto un divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste.
COME SI ACCERTA LO STATO DI EBBREZZA?
La procedura di accertamento dello stato di ebbrezza dipende se il conducente sia stato o meno coinvolto in un incidente stradale, che abbia reso necessarie per lui cure mediche, infatti, solo in caso di ricovero del conducente è possibile l'esame diretto sui liquidi biologici (ad es.: il sangue). In tutti gli altri casi, ovvero per tutti i normali controlli o in caso di incidente senza necessità di cure per il conducente, lo strumento di accertamento è l'ETILOMETRO.
COSA SUCCEDE SE RIFIUTO GLI ACCERTAMENTI TECNICI ?
Gli accertamenti hanno carattere obbligatorio ma non coercitivo, in altre parole il conducente può rifiutare di sottoporvisi, ma il rifiuto è sanzionato.
Invero, il rifiuto è parificato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e, pertanto, si applicheranno tutte le relative sanzione come prima illustrato. Solo in caso di reato di lesioni e omicidio stradale colposi è previsto il prelievo coattivo di alcune matrici biologiche.

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