Quando la vendita di criptovalute può essere penalmente rilevante?
PREMESSA
Le criptovalute negli ultimi anni registrano una sempre più ampia diffusione, frutto della globalizzazione, di uno sviluppo tecnologico sempre più incessante e della visione delle stesse come nuova frontiera dell’investimento. Nel campo della fintech, ovvero il mondo della finanza immateriale/tecnologica, che prevede l'utilizzo di strumenti digitali in ambito finanziario, le criptovalute oggi sono la massima espressione.
LA DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA
Le criptovalute vengono definite dalla direttiva antiriciclaggio (dir. 2018/843/UE) una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
BITCOIN
Il Bitcoin, appartiene al genus delle criptovalute, è la forma primordiale di queste ultime, essendo la prima criptovaluta mai creata. E’ una moneta virtuale che è liberamente scambiabile tra gli utenti del circuito monetario virtuale senza l’ausilio di intermediari. L’acquisto e la vendita di bitcoin avviene tramite un exchange, ovvero una piattaforma multimediale di scambio, dove la domanda e l’offerta di bitcoin si incontrano. I bitcoin sono gestiti dall’utilizzatore tramite il e-wallet ossia un portafoglio digitale con il quale è possibile acquistare beni o servizi. Questo è collegato alla blockchain, ovvero un registro contabile accentrato, che registra tutti gli spostameni monetari evasi ed accreditati ad ogni e-wallet.
LA FINALITÀ D'INVESTIMENTO
Le criptovalute possono assumere la funzione di strumento d'investimento (prodotto finanziario) e quando ciò accade si applicano le norme del T.U.F. La finalità d’investimento è contemplata sia dall’art. 1 del D. Lgs. n. 231 del 2007, sia prevista a livello comunitario (direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE ). A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l’attività di vendita di bitcoin reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, è da ritenersi soggetta alle regole del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), T.U.F.
IL REATO DI ABUSIVISMO FINANZIARIO
Pertanto, la vendita di criptovalute può assumere rilevanza penale quando chiunque senza essere abilitato offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari (comprese le criptovalute) o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. In tali casi si rischia di incorrere nel reato di abusivismo finanziario previsto e punito dall'art. 166 del T.U.F., che prevede in tali casi una pena da 1 a 8 anni e la multa da euro quattromila a euro diecimila.
Comentarios